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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Art. 9

(sostituita rubrica e aggiunti commi 1 bis, 1 ter e 1 quater da art. 2 L.R. 29 dicembre 2025, n. 11)

Interventi pubblici a sostegno degli investimenti
1. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 6 la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, lo sviluppo o la riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti l'accordo di programma.
1 bis. La Regione può concedere, altresì, contributi agli enti locali e ad altri enti pubblici per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi per accrescere l’attrazione e la competitività del sistema economico dell’Emilia-Romagna in attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 della presente legge.
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la Regione promuove accordi con gli enti locali ed altri enti pubblici interessati, a seguito di apposito Bando per accordi di investimento e servizi approvato dalla Giunta regionale. Esso contiene l’indicazione dei criteri di selezione e delle risorse disponibili.
1 quater. L’accordo di cui al comma 1 ter prevede:
a) la definizione delle azioni da attuare per la qualificazione del territorio di riferimento in termini di incremento dell’attrattività per le persone e le imprese;
b) la individuazione puntuale degli interventi da realizzare da parte degli enti locali ed eventuali altri enti pubblici interessati e della relativa copertura finanziaria;
c) la definizione delle misure volte a garantire la sostenibilità ambientale e sociale determinata dagli investimenti e dagli interventi da realizzare da parte degli enti che sottoscrivono l’accordo;
d) il collegamento del quadro complessivo degli interventi, misure ed investimenti di parte pubblica con gli investimenti privati che insistono o che saranno realizzati sul territorio di riferimento.