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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 218 del 18 luglio 2014

Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.6.5.2.27100 - Promozione di attività culturali - nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2. Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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