LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 2
Azioni e interventi
1.
Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione:
a)
promuove studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
b)
sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti dell'Emilia-Romagna fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
c)
promuove e sostiene le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna e le realtà culturali ad essi legate.
2.
Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), consistono, in particolare:
a)
nell'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;
b)
nella costituzione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, liberamente consultabili on line anche attraverso l'apposita sezione presente nel portale della Regione Emilia-Romagna;
c)
nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche.