LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 5
(modificato comma 2 da art. 15 L.R. 26 novembre 2020, n. 7 e abrogato comma 3 da art. 18 L.R. 26 novembre 2020, n. 7)
Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna
1.
La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna con funzioni propositive e consultive.
2.
Il comitato è composto da
massimo cinque membri di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale previo avviso pubblico. La composizione, la durata, le modalità di funzionamento del comitato sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.
3.
abrogato.