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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 16

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Azioni e interventi
Art. 3 - Gestione
Art. 4 - Modalità di attuazione
Art. 5 Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna
Art. 6 - Norma finanziaria
Art. 7 - Clausola valutativa
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Al fine del riconoscimento e dello sviluppo delle identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna salvaguarda e valorizza i dialetti dell'Emilia-Romagna nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.
Art. 2
Azioni e interventi
1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione:
a) promuove studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
b) sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti dell'Emilia-Romagna fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
c) promuove e sostiene le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna e le realtà culturali ad essi legate.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), consistono, in particolare:
a) nell'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;
b) nella costituzione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, liberamente consultabili on line anche attraverso l'apposita sezione presente nel portale della Regione Emilia-Romagna;
c) nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche.
Art. 3
Gestione
1. La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, sentito il comitato di cui all’articolo 5, approva il piano annuale delle azioni e degli interventi di cui all’articolo 2, individuando le relative modalità attuative ai sensi dell’articolo 4.
Art. 4
Modalità di attuazione
1. Per attuare quanto disposto dall’articolo 2, la Regione può:
a) operare con interventi diretti, anche assegnando incarichi per studi e ricerche;
b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici;
c) concedere contributi per il sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati;
d) istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell’Emilia-Romagna.
2. La Giunta regionale, di norma col piano di cui all’articolo 3 o comunque con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni, il numero e l’importo nonché le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato di cui al comma 1, in coerenza con la normativa statale.
Art. 5
Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna
1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna con funzioni propositive e consultive.
2. Il comitato è composto da massimo cinque membri di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale previo avviso pubblico. La composizione, la durata, le modalità di funzionamento del comitato sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.
3. abrogato.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.6.5.2.27100 - Promozione di attività culturali - nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2. Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche del contributo del comitato di cui all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni su:
a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna, evidenziando destinatari raggiunti e risultati ottenuti, anche in termini di diffusione e capacità espressiva dialettale, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
b) le risorse stanziate e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
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