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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 38
Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti
1. Nelle more dell'approvazione dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Sito esterno (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo.2, comma1, lett. c), della legge 28 marzo 2003 n.53 Sito esterno), l'anagrafe regionale degli studenti, disciplinata dall'articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale), è implementata dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, relativi ai:
a) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti nel territorio regionale;
b) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Emilia-Romagna.".

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