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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 15

Art. 41
Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell'attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità montana si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.
2. Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale.
3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.

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