Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 18/07/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015
LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 28
Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
) possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.
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2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, da presentarsi entro la scadenza di cui al comma 1, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.
3. Al termine dei periodi di cui ai commi 1 e 2, in assenza della riapertura dell'impianto, l'autorizzazione all'esercizio si intende decaduta e il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti.