Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 18/07/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015
LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Contributo straordinario statale all'Unione di Comuni Valmarecchia
1. Per il finanziamento degli interventi volti al completamento del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, la Regione è autorizzata a trasferire la somma di euro 2.000.000,00, di cui all'articolo 12, comma 1 bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16
(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
, all'Unione di Comuni Valmarecchia alla quale appartengono i predetti Comuni, a valere sul capitolo U03240 nell'ambito della U.P.B. 1.2.2.2.2605 - Riordino territoriale - Risorse statali.
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2. L'Unione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, impiega le risorse finalizzandole agli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione specifica le modalità e i tempi per la concessione delle risorse, nei limiti delle disponibilità trasferite dallo Stato.