LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19
NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17TITOLO III
STRUMENTI, PROCEDURE E VALUTAZIONI
Art. 5
Strumenti
1.
Per l'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna:
a)
convoca e organizza il "Forum Regionale dell'Economia Solidale", di cui al successivo articolo 6;
b)
istituisce il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale", di cui al successivo articolo 7;
c)
attiva l'"Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia-Romagna" e il "Portale Web", di cui all'articolo 8.
Art. 6
(aggiunto comma 2 bis. da art. 11 L.R. 21 ottobre 2015, n. 21)
Forum Regionale dell'Economia Solidale
1.
Il "Forum Regionale dell'Economia Solidale" è uno strumento partecipativo finalizzato:
a)
al dialogo, al confronto e all'elaborazione delle istanze emergenti dai soggetti dell'Economia Solidale;
b)
alla proposizione di obiettivi progettuali e di linee di intervento per l'attuazione della presente legge;
c)
alla designazione dei rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale al "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale", di cui all' articolo 7, nonché alle altre sedi di consultazione istituzionale.
2.
Partecipano al Forum i soggetti dell'Economia Solidale, così come identificati all'art. 2 lettera a). L'accesso e la partecipazione al Forum, nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale sono disciplinati dalla Giunta regionale mediante apposito atto.
2 bis.
La partecipazione al "Forum regionale dell'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.
Art. 7
(aggiunto comma 3 bis. da art. 11 L.R. 21 ottobre 2015, n. 21)
Tavolo Regionale Permanente per l'Economa Solidale
1.
Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è presieduto dalla Giunta ed è formato:
a)
dai rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale designati dal Forum Regionale dell'Economia Solidale di cui all'articolo 6;
b)
dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell'ambito delle materie di volta in volta affrontate nelle sedute del Tavolo stesso.
2.
La composizione e l'operatività del "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" sono disciplinate dall'atto di Giunta di cui all'articolo 6, comma 2.
3.
Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è lo strumento istituzionale deputato ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'Economia Solidale previsti dalla presente legge.
3 bis.
La partecipazione al "Tavolo regionale permanente per l'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.
Art. 8
(aggiunto comma 2 bis. da art. 11 L.R. 21 ottobre 2015, n. 21)
Osservatorio e Portale Web dell'Economia Solidale
1.
Le attività di promozione e sostegno dell'Economia Solidale previste dalla presente legge sono oggetto di verifica e monitoraggio, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza: a tal fine, è costituito, quale organo consultivo della Regione, l'"Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia Romagna", al fine di predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito dell'Economia Solidale, su scala regionale e territoriale, elaborando indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati da ISTAT e CNEL. La composizione dell' Osservatorio è disciplinata dall'atto di Giunta di cui all'articolo 6, comma 2.
2.
La Regione Emilia-Romagna attiva altresì un "Portale Web dell'Economia Solidale", finalizzato alla messa in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all'Economia Solidale, alle azioni e ai progetti promossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle opportunità e alle modalità di accesso a tali strumenti.
2 bis.
La partecipazione allo "Osservatorio dell'economia solidale dell'Emilia Romagna" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.
Art. 9
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale,
con periodicità triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 1, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a)
dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'Economia Solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
b)
progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
c)
lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel promuovere l'Economia Solidale e le eventuali criticità riscontrate.
2.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 10
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi previsti a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera e), e degli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla UPB 1.7.2.2.29100, del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
3.
Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).