LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21
NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Limiti dei mandati per il Presidente
1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.