LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Art. 6
Rappresentanza paritaria diffusa
1.
La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti locali favorisce iniziative di promozione della rappresentanza paritaria in tutti gli organismi associativi operanti sul territorio regionale.
2.
La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali nella predisposizione di bandi, forme di collaborazioni, selezioni, si impegnano ad adottare, laddove compatibili con la normativa nazionale e con il diritto dell'Unione Europea, criteri di valutazione volti a valorizzare i soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell'ambito della propria organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori di cui alla presente legge, come l'equilibrio della rappresentanza nella governance, la previsione della responsabilità sociale d'impresa in materia antidiscriminatoria, l'adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita e di lavoro.
3.
I criteri applicativi dei correttivi paritari in atti, delibere e procedimenti amministrativi regionali saranno elaborati ed attuati da ciascuna direzione generale per le materie di competenza.