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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

Art. 31

(aggiunto comma 2 bis da art. 26 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Imprenditoria femminile e professioni
1. La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall' articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorative di condivisione di un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici, di integrazione professionale di cooperazione fra le imprese nell'ottica di rafforzare il protagonismo sociale delle donne.
2. Per queste finalità la Regione, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
c) il sostegno all'accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale;
d) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione e misure conciliative.
2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un apposito fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile denominato "Fondo regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal.
3. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per l'attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di cui alle leggi di settore vigenti.

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