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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014

Art. 25
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione pubblicata sul BURERT. Tali modalità devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000 Sito esterno.".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 12 e le forme di partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 Sito esterno, o nei registri di altre regioni.".

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