LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014
Art. 31
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"nei registri regionale e provinciali"
sono sostituite dalle seguenti:"nel registro regionale".
2.
Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio, promuove di norma ogni tre anni la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.".