LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 giugno 2014
Art. 33
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Attività di controllo
1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.
2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 4.".