LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"d'intesa con la Provincia in cui avranno sede,"
sono soppresse.2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"territorio provinciale"
sono sostituite dalle seguenti:"ambito territoriale provinciale".
3.
Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"Le Province ed i Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:"Gli enti locali".
4.
Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"nei registri"
sono sostituite dalle seguenti: "nel registro".