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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

L.R. 3 aprile 2023, n. 3

Art. 1
Oggetto e obiettivi dell'intervento
1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l'istituzione della Giornata della cittadinanza solidale.
2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n. 21 del 2012 e nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le caratteristiche di tali attività e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.

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