LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Art. 11
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005
1.
Al comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole
"nei registri"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro".
"Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1.
Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.
2.
Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
2.
Ai sensi dell'
articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'
articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell'
art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
.".


