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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

L.R. 3 aprile 2023, n. 3

Art. 28
1.
Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.".
2.
Al comma 3 dell' articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole
"ai commi 1 e 2"
sono sotituite dalle seguenti:
"al comma 1".

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