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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

L.R. 3 aprile 2023, n. 3

Art. 35
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole sono sostituite dalle seguenti
"ai sensi dell' articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 Sito esterno (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 Sito esterno (Istituzione del servizio civile nazionale)".
2.
Alla lettera g) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della legge n. 230 del 1998 Sito esterno"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".
"Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.".

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