LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Art. 35
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della
legge n. 230 del 1998
e
della legge n. 64 del 2001
"
sono sostituite dalle seguenti


"ai sensi dell'
articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230
(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della
legge 6 marzo 2001, n. 64
(Istituzione del servizio civile nazionale)".


2.
Alla lettera g) del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
"ai sensi della
legge n. 230 del 1998
"
sono sostituite dalle seguenti:

"nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".
"Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1.
Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.".