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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

L.R. 3 aprile 2023, n. 3

Art. 36
1.
Il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:
a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all'istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentito l'Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;
b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all'istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l'istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l'Ufficio scolastico regionale;
c) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto dell'ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all'istruzione e formazione;
d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;
e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;
f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.".

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