Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto e obiettivi dell'intervento
1.
La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella
legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l'istituzione della Giornata della cittadinanza solidale.
2.
La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
3.
In coerenza con la disciplina contenuta nella
legge regionale n. 21 del 2012 e nella
legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le caratteristiche di tali attività e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale.
4.
Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.
Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
abrogato
Art. 3
Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale
1.
La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile della comunità regionale.
2.
In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.
3.
La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un'apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.
Capo II
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
Capo III
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
abrogato
Capo IV
Art. 34
1.
Il comma 1 dell'
articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della
L.R. 28 dicembre 1999, n. 38), è sostituito dal seguente:
"1.
La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 dello Statuto regionale e dalla normativa statale in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.".
Art. 35
2.
Alla lettera g) del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole
sono sostituite dalle seguenti:
"nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva".
Art. 36
1.
Il comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:
a)
le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all'istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentito l'Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni della
legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;
b)
le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all'istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l'istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l'Ufficio scolastico regionale;
c)
le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto dell'ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all'istruzione e formazione;
d)
le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;
e)
le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;
f)
le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.".
Art. 37
1.
La lettera a) del comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:
a)
prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);".
Art. 38
1.
La lettera a) del comma 6 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:
a)
lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale in materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le previsioni della
legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e con l'ONU;".
Art. 39
1.
Il comma 2 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2.
A favore dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'
articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 ), nel limite dei posti d'impiego dei giovani in servizio civile regionale, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23 della presente legge. L'ammontare dell'assegno di servizio civile regionale sarà indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all'
articolo 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002 . In conformità a quanto stabilito dall'
articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002 , l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.".
Art. 40
Art. 41
Art. 42
1.
La lettera l) del comma 2 dell'
articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:
l)
la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;".
Art. 43
1.
Il comma 4 dell'
articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4.
Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile."
Art. 44
1.
Il comma 2 dell'
articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2.
Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie, risorse degli Enti pubblici, risorse di cui al comma 3 ed erogazioni liberali di soggetti privati destinate allo sviluppo del servizio civile regionale. Tali risorse possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per progetti specifici di servizio civile.".
2.
Il comma 3 dell'
articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3.
Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse della quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'
articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.".
Capo V
abrogato
Capo VI
Norme transitorie e finali
Art. 46
Norme transitorie e di prima applicazione
1.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.
4.
Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Abrogazioni
abrogato
Art. 48
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT, ad eccezione dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 47, comma 2, lettera c), che entrano in vigore il 1° luglio 2015.