LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
"Art. 2
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1.
É istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla
legge n. 266 del 1991
e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.

2.
Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.