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Documento vigente: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

Art. 2
Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che ... hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.
3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.
4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.
5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione Sito esterno.

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