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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale12/03/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2015, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA), ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 18 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

TITOLO III
Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e norme transitorie e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Sito esterno (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Sito esterno - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)
abrogato
Art. 15
Abrogazioni e norme transitorie
1. Gli articoli 11, 12 e 12 bis della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.
2. Gli articoli 19, 22 ter, 22 quater, 22 sexies, 22 septies, 22 octies, 22 nonies, 23, 24 e 25 bis della legge regionale n. 11 del 2013 sono abrogati. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 11 del 2013:
a) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5;
b) il comma 7 dell'articolo 17.
3. Le lettere d) ed e) dell'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2012 sono abrogate.
4. A decorrere dalla X legislatura, a tutti i consiglieri regionali neoeletti o rieletti l'indennità di fine mandato non è dovuta.
5. Per i consiglieri della IX legislatura l'indennità di fine mandato va corrisposta all'inizio della X legislatura ai sensi degli articoli 12 e 12 bis della legge regionale n. 42 del 1995 nel testo vigente al termine della IX legislatura.
6. Alla cessazione della IX legislatura i beni durevoli che un gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa indicati nell'ultimo rendiconto passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.".
Art. 16
Destinazione dei risparmi
1. Nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti alla presente legge, per la X legislatura la Regione adotta provvedimenti tesi al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.
2. La Giunta, su indirizzo dell'Assemblea legislativa, definisce le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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