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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2015, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA), ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 18 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 8
1.
L'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.
2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 213 del 2012 Sito esterno, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.
4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 dello Statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.
5. L'ammontare di cui al comma 4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 213 del 2012 Sito esterno, per il numero totale dei consiglieri in carica:
a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 65 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 50 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;
b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 45 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 35 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.
6. I gruppi assembleari, tramite il proprio Presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell'Assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall'Ufficio di Presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza.
7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.
Su richiesta del titolare di struttura speciale, valutata l'esperienza e la competenza professionale posseduta, l'inquadramento può essere definito fino alla posizione economica più alta della categoria di assegnazione.
8. I medesimi requisiti di cui al comma 7 devono essere posseduti dal personale di ruolo regionale o dal personale comandato da altra pubblica amministrazione, ai fini dell'inquadramento in categoria superiore.
9. Nell'ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l'attivazione di tirocini. L'Ufficio di Presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilità di spazi presso le strutture dei Gruppi, si provvede nei limiti della disponibilità complessiva dell'Assemblea legislativa, garantendo l'eventuale adeguamento ed adattamento della postazione lavorativa per persone con disabilità.
10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:
a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);
c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto;
d) affidamento di incarichi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001;
e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di missione.
f) oneri assicurativi e previdenziali.
11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell'Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di collaborazione e consulenza ed all'attivazione di tirocini per l'anno successivo. All'amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente servizio dell'Assemblea legislativa.
12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della legge regionale n. 43 del 2001 e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i Presidenti di gruppo devono fornire all'amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.
14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa in quanto compatibili.".

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