Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 94 del 30 aprile 2015

Art. 13
Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola
"quindici"
è sostituita dalla seguente:
"dieci".
2.
Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.".
3.
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo la parola
"laurea"
sono aggiunte le seguenti:
"e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica".
4.
Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola
"professionale"
è sostituita dalle seguenti:
"pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita".
5. Le selezioni pubbliche di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 43 del 2001 sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino ad avvenuto espletamento delle selezioni, i contratti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal medesimo articolo 18 attualmente in essere possono essere prorogati, anche in deroga al limite di durata di cui al comma 1, non oltre il 31 gennaio 2016.

Espandi Indice