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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 94 del 30 aprile 2015

Art. 15
Abrogazioni
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione), è abrogato.
2. Il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è abrogato.
3. La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), è abrogata. Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui all'articolo 1, comma terzo della legge regionale n. 58 del 1982.

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