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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 94 del 30 aprile 2015

Art. 6
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole
"interventi indifferibili ed urgenti"
sono inserite le seguenti:
"nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili".
2.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"b) il Revisore unico.".
3.
Il comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:
"7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.".
4.
Ai commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 la parola
"Collegio"
è sostituita dalle seguenti:
"Revisore unico".
5.
Al comma 10 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole
"ai componenti del Collegio"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Revisore unico".
6.
Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole
"Collegio dei revisori"
sono sostituite dalle seguenti:
"Revisore unico".

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