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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 94 del 30 aprile 2015

Art. 8
Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico
1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
2. Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone.
3. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. La cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di Euro 250,00. Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Sito esterno (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle altre disposizioni di legge regionale in materia di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico.

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