LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015
Art. 10
Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Cispadana
1.
Nel caso di subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'autostrada regionale Cispadana, previsto all'
articolo 5 bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164 , la Regione Emilia- Romagna è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti volti a permettere anche l'eventuale trasferimento allo Stato della somma disponibile per la realizzazione dell'opera.
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)