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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 12
Applicazione dell' articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 Sito esterno (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 Sito esterno
1. In attuazione dell' articolo 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno, come modificato dall' articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 192 del 2014 Sito esterno, convertito dalla legge n. 11 del 2015 Sito esterno, l'applicazione della disposizione di cui all' articolo 48, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2015.

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)

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