LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015
Art. 12
Applicazione dell'
articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11
1.
In attuazione dell'
articolo 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 , come modificato dall'
articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 192 del 2014 , convertito dalla
legge n. 11 del 2015 , l'applicazione della disposizione di cui all'
articolo 48, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2015.
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)