LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015
Art. 14
Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali
1.
Per la trasmissione dei rendiconti previsti dall'
articolo 21, comma secondo della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) relativi alle spese sostenute per le elezioni regionali del 23 novembre 2014 è stabilito il termine del 30 aprile 2015.
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)