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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 15 (1)
Abrogazioni
1. Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione), è abrogato.
2. Il comma 1 bis dell' articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è abrogato.
3. La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), è abrogata. Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui all' articolo 1, comma terzo della legge regionale n. 58 del 1982.

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)

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