LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015
Art. 5
Modifiche alla
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
1.
Al comma 1 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole:
"da ammettere a finanziamento"
sono inserite le seguenti:
"ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)