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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 9
Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale
1. Al fine di consentire il ripristino degli argini golenali aventi anche finalità di difesa idraulica, gravemente danneggiati a seguito dell'evento alluvionale verificatosi dal 9 ottobre al 19 novembre 2014 nelle province di Parma e Reggio Emilia, i soggetti proprietari sono autorizzati ad utilizzare il materiale disponibile nelle immediate vicinanze nei limiti strettamente necessari allo scopo sopra previsto.
2. A tale fine i soggetti di cui al comma 1, in accordo con i Comuni interessati, predispongono un programma di interventi da approvarsi con atto della Giunta regionale che definisce le prescrizioni da rispettare in ordine alla modalità di utilizzo e ai quantitativi di materiale necessari.
3. Il materiale prelevato ai fini del comma 1 non può essere destinato ad altro scopo. In caso di violazione si applica la sanzione prevista all' articolo 22 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) nel valore massimo ivi previsto.
4. Al fine del rispetto delle presenti disposizioni, le funzioni di vigilanza e irrogazione della sanzione sono esercitate dalle Province per i rispettivi territori.

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)

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