Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 11
Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali
1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall' articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.
2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all' articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:
a) il Sindaco della Città metropolitana;
b) i presidenti delle Province;
c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.
3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)

Espandi Indice