LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 2
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015
Art. 6
Modifiche alla
legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)
1.
Al comma 1 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole
"interventi indifferibili ed urgenti"
sono inserite le seguenti:
"nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili".
2.
La lettera b) del comma 1 dell'
articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"b)
il Revisore unico.".
3.
Il comma 7 dell'
articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:
"7.
Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.".
4.
Ai commi 8 e 9 dell'
articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 la parola
"Collegio"
è sostituita dalle seguenti:
"Revisore unico".
5.
Al comma 10 dell'
articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole
"ai componenti del Collegio"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Revisore unico".
6.
Al comma 8 dell'
articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole
"Collegio dei revisori"
sono sostituite dalle seguenti:
"Revisore unico".
Note del Redattore:
(Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, il secondo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa)