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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 95 del 30 aprile 2015

Art. 10
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 in euro 46.993.830,00, così articolati:
a) acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614-U51581-U51583-U51587-U51589-U51592-U51596 afferenti all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 21.110.830,00;
b) trasferimenti correnti, a valere sul capitolo U51616 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 21.000.000,00;
c) rimborsi per spese di personale, a valere sul capitolo U51622 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18000 per euro 2.583.000,00;
d) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19030 per euro 2.300.000,00.

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