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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 18

(2)

Art. 10

(sostituito articolo da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio finanziario 2015, in euro 46.993.830,00, così articolati:
a) acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614-U51581-U51583-U51585-U51587-U51592-U51596-U51598, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 19.498.723,30;
b) trasferimenti correnti, a valere sui capitoli U51616 e U51600 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 25.195.106,70;
c) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente alla U.P.B. 1.5.1.3.19030, per euro 2.300.000,00.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge regionale è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00)

(tabella Allegato A sostituita dal comma 1 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)

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