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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - Principi, finalità e destinatari
Chiudere area tit2 TITOLO IIConsulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
Art. 3 - Funzioni
Art. 4 - Costituzione e composizione
Art. 5 - Funzionamento
Art. 6 - Composizione e funzioni del comitato esecutivo della Consulta
Art. 7 - Compiti del consultore
Art. 8 - Decadenza e sostituzione
Art. 9 - Conferenze d'area
Art. 10Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero
Espandere area tit3 TITOLO III - Interventi
Espandere area tit4 TITOLO IV - Disposizioni finanziarie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Principi, finalità e destinatari
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale.
2. Gli emiliano-romagnoli nel mondo costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale sia della regione Emilia-Romagna che dei territori di insediamento, favorendo le politiche di collaborazione internazionale della Regione.
3. La Regione dà priorità al rafforzamento dei legami con i paesi di insediamento anche attraverso il maggiore utilizzo degli strumenti di interrelazione sia diretta che informatica.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione ed in armonia con le iniziative statali e dell'Unione europea, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni per la valorizzazione degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso specifici programmi di intervento. In tale ambito la Regione Emilia-Romagna promuove, in particolare, lo sviluppo degli ideali federalistici europei e di dialogo e reciproca collaborazione con i popoli di tutto il mondo, anche utilizzando i programmi e le risorse dell'Unione europea.
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione negli Stati dell'Unione europea e negli altri Stati di insediamento degli emiliano-romagnoli, attraverso la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole;
b) iniziative all'estero volte a favorire lo sviluppo economico e professionale delle comunità, anche attraverso il collegamento con il tessuto imprenditoriale e produttivo della regione d'origine;
c) iniziative di interscambio, per la diffusione delle opportunità di lavoro e di accrescimento professionale dei lavoratori;
d) attività culturali, anche di ricerca storica, dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine e rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna, nonché ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della regione, in particolare dei giovani;
e) iniziative degli enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine negli emiliano-romagnoli all'estero;
f) attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;
g) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti che rientrano nel territorio regionale.
6. La Regione attua specifici interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi di insediamento delle comunità di emiliano-romagnoli.
7. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al titolo III. Tali interventi sono sviluppati:
a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione a livello europeo ed internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;
b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi di insediamento.
8. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica, dell'Unione europea e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della regione;
c) gli enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2;
e) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, centri di formazione, università, istituti scolastici, che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.
TITOLO II
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
Art. 3
Funzioni
1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi e le finalità della presente legge, nonché per qualificare e coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta ha funzioni di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli, è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna ed esercita le seguenti funzioni:
a) esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;
b) promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
c) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
d) predispone il piano annuale delle proprie attività e una banca dati dei contatti attivati e delle collaborazioni intraprese;
e) cura l'eventuale raccordo con studenti, ricercatori e persone temporaneamente stabilite all'estero e svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.
3. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.
4. La Consulta presenta ogni anno all'Assemblea legislativa una relazione sulle attività svolte.
Art. 4
Costituzione e composizione
1. La Consulta viene costituita a inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. È composta da:
a) un presidente nominato dall'Assemblea legislativa e scelto tra i componenti della stessa, eletto con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari ai sensi dell'articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;
b) due vicepresidenti nominati dall'Assemblea legislativa di cui uno scelto tra i componenti della stessa e l'altro scelto tra i Consultori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e), eletti con voto limitato ad uno;
c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002;
e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;
f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2;
g) due docenti delle Università che hanno sede nella Regione Emilia-Romagna scelti d'intesa dai Rettori delle Università stesse;
h) non si può essere nominato Consultore per più di due volte consecutive.
2. Le designazioni dei componenti della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della commissione assembleare competente. È compito della struttura di cui all'articolo 18, comma 3, occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
3. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti l'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'articolo 19.
Art. 5
Funzionamento
1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il comitato esecutivo di cui all'articolo 6 e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.
2. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il comitato esecutivo o la commissione assembleare competente.
3. Le riunioni della Consulta e dei relativi gruppi di lavoro possono essere svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5.
4. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.
5. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente della Consulta delega i consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero. Il regolamento interno è adottato previo parere della commissione assembleare competente.
Art. 6
Composizione e funzioni del comitato esecutivo della Consulta
1. Il comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta, dai due vicepresidenti e da sei componenti eletti dalla Consulta stessa, almeno quattro dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il comitato esecutivo:
a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione delle attività di competenza della Consulta;
c) esprime il parere in ordine all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 17, in particolare per quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera b);
d) formula proposte ed esprime pareri in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le riunioni del comitato esecutivo della Consulta possono essere svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura di cui all'articolo 18, comma 3.
Art. 7
Compiti del consultore
1. Ogni consultore di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole.
2. Il consultore, in particolare:
a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;
b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 17 ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;
c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.
Art. 8
Decadenza e sostituzione
1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno della qualifica di consigliere regionale o del mandato di rappresentanza delle associazioni che li hanno designati e nel caso in cui i consultori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) e f), perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
2. Il comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede alla sostituzione dei consultori decaduti secondo le modalità previste all'articolo 4, commi 1 e 2, e alla pubblicazione sul BURERT della nuova composizione della Consulta.
Art. 9
Conferenze d'area
1. Su proposta della Consulta, la Commissione assembleare competente può promuovere conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione ai piani di intervento regionali. Alle conferenze possono partecipare il Presidente della Giunta e il Presidente e dell'Assemblea legislativa, gli assessori regionali, i presidenti di commissioni assembleari interessati o loro delegati, i consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la conferenza.
2. La specifica conferenza per l'area europea persegue anche lo scopo di favorire l'integrazione fra le comunità di cittadini residenti negli Stati membri dell'Unione europea al fine di accelerare l'attuazione del principio di cittadinanza europea, anche attraverso la piena conoscenza nei paesi membri delle norme dell'ordinamento comune.
3. Le conferenze d'area possono essere svolte avvalendosi di strumenti informatici.
Art. 10
Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero
1. L'Assemblea legislativa, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti attinenti al fenomeno dell'emigrazione.
TITOLO III
Interventi
Art. 11
Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero
1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove e realizza, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all'estero, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. In ambito economico e formativo, la Regione promuove e realizza:
a) interventi di formazione ed informazione, compresi stage presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione;
b) il sostegno ad iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell'Emilia-Romagna con i paesi di residenza;
c) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
d) iniziative che favoriscano esperienze formative e professionali dei giovani residenti in Emilia-Romagna presso le comunità emiliano-romagnole all'estero;
e) iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all'estero la cui attività sia di beneficio delle comunità stesse.
3. In ambito culturale e linguistico, la Regione promuove e realizza:
a) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 Sito esterno (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);
b) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale;
c) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;
d) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.
4. In ambito sociale, la Regione promuove e realizza:
a) iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;
b) iniziative informative e di raccordo sulla legislazione regionale e nazionale.
Art. 12
Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna
1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), agli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.
2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.
3. A tal fine la Giunta regionale emana direttive ai comuni affinché provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. La Giunta regionale, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio atto, in base al risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'amministrazione regionale.
4. La Regione, di concerto con gli enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.
Art. 13
Attività culturali, formative, di ricerca e informazione
1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno migratorio emiliano-romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea.
2. La Regione valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico, culturale e politico.
Art. 14
Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale
1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. La Regione istituisce presso la Consulta un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.
3. L'Assemblea legislativa, su proposta del Presidente della Consulta, previo parere della commissione assembleare competente, disciplina, con proprio atto, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'Assemblea legislativa, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 17, concede contributi destinati a sostenere le attività:
a) dei soggetti di cui al comma 2;
b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), con le collaborazioni e per le finalità ivi previste.
Art. 15
Interventi straordinari
1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la commissione assembleare competente e la Consulta, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.
Art. 16
Concessione di benemerenze
1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito il comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.
Art. 17
Programmazione degli interventi ordinari
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta, acquisito in merito il parere della Giunta, nonché previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, il piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Con le stesse modalità, l'Assemblea legislativa quantifica e assicura le risorse necessarie all'espletamento del piano triennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Tali risorse sono a carico del bilancio della Regione.
2. Il piano triennale individua:
a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b) la misura, nell'ambito delle risorse annualmente previste dal bilancio regionale, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e);
c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le conferenze d'area previste all'articolo 9;
d) le risorse da destinare a convegni, seminari e conferenze sia in Italia che all'estero. I parametri scelti dovranno tenere conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali.
TITOLO IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
Spese per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Assemblea legislativa provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale ad essa specificamente attribuiti. Le risorse necessarie per il funzionamento della Consulta sono quantificate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 17.
2. Al Presidente della Consulta ed ai componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.
3. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, la relativa gestione tecnico-amministrativa è rimessa ad apposita struttura individuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4. Il regolamento che disciplina le spese per il funzionamento della Consulta è approvato dall'Assemblea legislativa su proposta del Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa a seguito del trasferimento allo stesso delle risorse stanziate e disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 di cui alle unità previsionali di base 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - e 1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali Capitolo U50020, per la parte destinata all'attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli anni successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), e in particolare dall'articolo 67, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 17.
Art. 20
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 17, il Presidente della Consulta presenta alla commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13 e 14, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c) funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse evidenziando le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.
Art. 21
Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo), sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge.
2. Gli organi in carica, anche in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro attività fino alla nomina del nuovo Presidente della Consulta.
3. Entro quattro mesi dalla pubblicazione sul BURERT della presente legge, l'Assemblea legislativa procede all'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti. Entro un mese dall'elezione del Presidente e dei vicepresidenti, il Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, propone all'Assemblea l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 4, della presente legge. Entro novanta giorni dall'approvazione del suddetto regolamento devono essere espletate tutte le attività e tutti i compiti per rendere operativa la Consulta.
Art. 22
Abrogazioni
1. La legge regionale n. 3 del 2006 è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 21 della presente legge.
2. Il regolamento regionale 28 novembre 2006, n. 6 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogato.
3. L'articolo 45 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009) è abrogato.
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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