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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO (1)

(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)

Art. 11
Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero
1. Per le finalità previste dalla presente legge la regione Emilia-Romagna promuove, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all'estero. In particolare:
a) favorisce interventi di formazione e informazione compresi stage presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la Regione ed i luoghi d'emigrazione;
b) favorisce iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell'Emilia-Romagna con i Paesi di residenza;
c) promuove iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del Paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
d) promuove iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all'estero la cui attività sia di beneficio alle comunità stesse;
e) sostiene iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);
f) promuove iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in Regione ed emigrati;
g) promuove iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;
h) promuove e valorizza iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna;
i) promuove iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;
j) promuove e incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea;
k) valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socioeconomico, culturale e politico.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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