LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
(1)
(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 15 novembre 2022, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 15
Interventi straordinari
1.
In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la commissione assembleare competente e la Consulta, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.