LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
(1)
(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 15 novembre 2022, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 3
(sostituiti lett. d) comma 2 e comma 4 da art. 4 L.R. 15 novembre 2022, n. 19)
Funzioni
1.
La Regione, al fine di attuare gli obiettivi e le finalità della presente legge, nonché per qualificare e coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di seguito denominata "Consulta".
2.
La Consulta ha funzioni di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli, è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna ed esercita le seguenti funzioni:
a)
esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;
b)
promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
c)
favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
d)
approva, su proposta del Comitato esecutivo, il piano annuale delle proprie attività;
e)
cura l'eventuale raccordo con studenti, ricercatori e persone temporaneamente stabilite all'estero e svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.
3.
La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.
4.
La Consulta presenta ogni anno alla Commissione assembleare competente una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.