LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
(1)
(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 15 novembre 2022, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 8
(sostituiti rubrica e comma 3, modicato comma 2 da art. 8 L.R. 15 novembre 2022, n. 19)
Decadenza, dimissioni e sostituzione
1.
I componenti della Consulta decadono con il venire meno della qualifica di consigliere regionale o del mandato di rappresentanza delle associazioni che li hanno designati e nel caso in cui i consultori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) e f), perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
2.
Il comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei consultori nel caso di tre assenze
... ingiustificate alle riunioni della Consulta.
3.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e in caso di dimissioni si procede alla sostituzione dei consultori secondo le modalità previste all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e alla pubblicazione sul BURERT della nuova composizione della Consulta.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.