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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO (1)

(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)

Art. 9

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 15 novembre 2022, n. 19)

Conferenze d'area
1. La Consulta, anche su proposta della Commissione assembleare competente può promuovere conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione ai piani di intervento regionali. Alle conferenze possono partecipare il Presidente della Giunta e il Presidente e dell'Assemblea legislativa, gli assessori regionali, i presidenti di commissioni assembleari interessati o loro delegati, i consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la conferenza.
2. La specifica conferenza per l'area europea persegue anche lo scopo di favorire l'integrazione fra le comunità di cittadini residenti negli Stati membri dell'Unione europea al fine di accelerare l'attuazione del principio di cittadinanza europea, anche attraverso la piena conoscenza nei paesi membri delle norme dell'ordinamento comune.
3. Le conferenze d'area possono essere svolte avvalendosi di strumenti informatici.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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