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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato15/11/2022
2. Testo Coordinato05/05/2016
3. Testo Originale27/05/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO (1)

(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)

TITOLO II
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
Art. 3

(sostituiti lett. d) comma 2 e comma 4 da art. 4 L.R. 15 novembre 2022, n. 19)

Funzioni
1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi e le finalità della presente legge, nonché per qualificare e coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta ha funzioni di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli, è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna ed esercita le seguenti funzioni:
a) esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;
b) promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
c) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
d) approva, su proposta del Comitato esecutivo, il piano annuale delle proprie attività;
e) cura l'eventuale raccordo con studenti, ricercatori e persone temporaneamente stabilite all'estero e svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.
3. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.
4. La Consulta presenta ogni anno alla Commissione assembleare competente una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.
Art. 4
Costituzione e composizione
1. La Consulta è composta da 36 membri e viene nominata dall’Assemblea legislativa entro 5 mesi dal suo insediamento, su proposta e previa istruttoria della Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. Nella nomina occorre tenere conto della rappresentanza di genere. È composta da:
a) un presidente e un vicepresidente nominati dall'Assemblea legislativa e scelti tra i componenti della stessa, eletti con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari, ai sensi dell'articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;
b) un vicepresidente nominato dall'Assemblea legislativa scelto tra i consultori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e);
c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) sei rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al RUNTS di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, tenuto conto anche della rappresentatività sul territorio e dell’attività svolta dalle associazioni medesime;
e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, tra quelli proposti dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, tra quelli proposti dalle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
g) due docenti delle Università che hanno sede nella regione Emilia-Romagna scelti d'intesa dai rettori delle Università stesse.
2. Non si può essere nominati Consultore per più di due volte consecutive, salvo che per i componenti di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Le designazioni dei componenti della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Commissione assembleare competente. È compito della struttura di cui all'articolo 18, comma 3, occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti all'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'articolo 19.
5. Alle nomine previste dal presente articolo non si applica quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera c) e dal comma 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
Art. 5

(prima modificato comma 2 da art. 5 L.R. 5 maggio 2016, n. 6, successivamente modificati commi 1 e 2 da art. 6 L.R. 15 novembre 2022, n. 19 )

Funzionamento
1. La Consulta elegge entro sei mesi dalla seduta di insediamento il comitato esecutivo di cui all'articolo 6 e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.
2. La Consulta si riunisce fino a due volte all'anno in seduta ordinaria su iniziativa del Presidente. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il comitato esecutivo o la commissione assembleare competente.
3. Le riunioni della Consulta e dei relativi gruppi di lavoro possono essere svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5.
4. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.
5. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente della Consulta delega i consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero. Il regolamento interno è adottato previo parere della commissione assembleare competente.
Art. 6 

(modificati commi 1 e 3, sostituita lett. c) e aggiunta lett. c bis) comma 2 da art. 7 L.R. 15 novembre 2022, n. 19)

Composizione e funzioni del comitato esecutivo della Consulta
1. Il comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta, dai due vicepresidenti e da sei componenti eletti dalla Consulta stessa, almeno quattro dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero , tenendo conto della parità di genere.
2. Il comitato esecutivo:
a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione delle attività di competenza della Consulta;
c) predispone e propone alla Consulta il piano annuale delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);
c) bis contribuisce all’elaborazione del piano triennale di cui all’articolo 17, esprimendo in particolare parere sulle misure di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo;
d) formula proposte ed esprime pareri in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le riunioni del comitato esecutivo della Consulta possono essere svolte anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura di cui all'articolo 18, comma 3.
Art. 7
Compiti del consultore
1. Ogni consultore di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole.
2. Il consultore, in particolare:
a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;
b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 17 ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;
c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.
Art. 8

(sostituiti rubrica e comma 3, modicato comma 2 da art. 8 L.R. 15 novembre 2022, n. 19)

Decadenza, dimissioni e sostituzione
1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno della qualifica di consigliere regionale o del mandato di rappresentanza delle associazioni che li hanno designati e nel caso in cui i consultori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) e f), perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
2. Il comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei consultori nel caso di tre assenze ... ingiustificate alle riunioni della Consulta.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e in caso di dimissioni si procede alla sostituzione dei consultori secondo le modalità previste all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e alla pubblicazione sul BURERT della nuova composizione della Consulta.
Art. 9

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 15 novembre 2022, n. 19)

Conferenze d'area
1. La Consulta, anche su proposta della Commissione assembleare competente può promuovere conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione ai piani di intervento regionali. Alle conferenze possono partecipare il Presidente della Giunta e il Presidente e dell'Assemblea legislativa, gli assessori regionali, i presidenti di commissioni assembleari interessati o loro delegati, i consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la conferenza.
2. La specifica conferenza per l'area europea persegue anche lo scopo di favorire l'integrazione fra le comunità di cittadini residenti negli Stati membri dell'Unione europea al fine di accelerare l'attuazione del principio di cittadinanza europea, anche attraverso la piena conoscenza nei paesi membri delle norme dell'ordinamento comune.
3. Le conferenze d'area possono essere svolte avvalendosi di strumenti informatici.
Art. 10
Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero
1. L'Assemblea legislativa, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti attinenti al fenomeno dell'emigrazione.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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