TITOLO IV
Disposizioni finanziarie e finali
Spese per il funzionamento della Consulta
1.
Alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Assemblea legislativa provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale ad essa specificamente attribuiti. Le risorse necessarie per il funzionamento della Consulta sono quantificate
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 17.
2.
Al presidente della Consulta e al vicepresidente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.
3.
Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, la relativa gestione tecnico-amministrativa è rimessa ad apposita struttura individuata ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4.
L'Assemblea legislativa, con legge, disciplina le spese per il funzionamento della Consulta.
Art. 19
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa a seguito del trasferimento allo stesso delle risorse stanziate e disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 di cui alle unità previsionali di base 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - e 1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali Capitolo U50020, per la parte destinata all'attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3.
Per gli anni successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dall'articolo 67, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 17.
Clausola valutativa
1.
Con cadenza triennale il presidente della Consulta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni sui seguenti aspetti:
a)
stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge e delle attività svolte, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b)
stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c)
funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse;
d)
eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge.
Norma transitoria
1.
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla
legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo), sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge.
2.
Gli organi in carica, anche in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro attività fino alla nomina del nuovo Presidente della Consulta.
3.
Entro quattro mesi dalla pubblicazione sul BURERT della presente legge, l'Assemblea legislativa procede all'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.
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Art. 22
Abrogazioni
Art. 23
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.