Principi generali e finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale.
2.
Gli emiliano-romagnoli nel mondo costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale sia della regione Emilia-Romagna che dei territori di insediamento, favorendo le politiche di collaborazione internazionale della Regione.
3.
La Regione dà priorità al rafforzamento dei legami con i paesi di insediamento anche attraverso il maggiore utilizzo degli strumenti di interrelazione sia diretta che informatica.
4.
La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione ed in armonia con le iniziative statali e dell'Unione europea, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni per la valorizzazione degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso specifici programmi di intervento. In tale ambito la Regione Emilia-Romagna promuove, in particolare, lo sviluppo degli ideali federalistici europei e di dialogo e reciproca collaborazione con i popoli di tutto il mondo, anche utilizzando i programmi e le risorse dell'Unione europea.
4 bis.
La Regione sostiene, facendosi promotrice presso gli organi competenti, il pieno esercizio dei diritti politici e civili degli emiliano-romagnoli nel mondo e dei loro discendenti.
5.
Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 4 bis la Regione attua, promuove e sostiene:
a)
iniziative di collaborazione negli Stati dell'Unione europea e negli altri Stati di insediamento degli emiliano-romagnoli, attraverso la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole;
b)
iniziative all'estero volte a favorire lo sviluppo economico e professionale delle comunità, anche attraverso il collegamento con il tessuto imprenditoriale e produttivo della regione d'origine;
c)
iniziative di interscambio, per la diffusione delle opportunità di lavoro e di accrescimento professionale dei lavoratori;
d)
attività culturali, anche di ricerca storica, dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine e rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna, nonché ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della regione, in particolare dei giovani;
e)
iniziative degli enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine negli emiliano-romagnoli all'estero;
f)
attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;
g)
interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti che rientrano nel territorio regionale.
6.
La Regione attua specifici interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi di insediamento delle comunità di emiliano-romagnoli.
7.
La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al titolo III. Tali interventi sono sviluppati:
a)
in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione a livello europeo ed internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;
b)
operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi di insediamento.
8.
Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica, dell'Unione europea e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.