LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 15 novembre 2022, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7(prima sostituita lett. a) e modificata lett. d) comma 2 da art. 13 L.R. 15 novembre 2022, n. 19, poi modificato comma 1 da art. 8 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )
Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.